
Come noto, l'art. 37 della Legge n. 193/2024, c.d. "Legge Concorrenza 2023" ha esteso anche al settore.privato il tetto massimo del 5% sul valore nominale del buono pasto per le commissioni praticate dalle società emettitrici (% remunerativa di ogni servizio aggiuntivo). In altri termini, la commissione massima del 5%, in precedenza operante esclusivamente per le committenze pubbliche, è ora vincolante anche per il ritiro dei buoni pasto utilizzati dai lavoratori di aziende private.
La norma ha introdotto tuttavia uno specifico regime transitorio (comma 3) secondo cui il tetto del 5% si applica:
Tuttavia, per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continueranno ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge, ma queste non potranno essere mantenute oltre il 31 dicembre 2025.
Dunque il regime transitorio garantisce la continuità dei rapporti contrattuali in essere fino al 31 agosto 2025, impedendo la stipula di nuovi contratti con commissioni superiori al tetto normativo.
Alla luce di quanto sopra, si invita a far presente ai Soci le peculiarità del periodo transitorio ed a segnalare eventuali difformità.
Entrata in vigore della L. n. 193/2024 e applicazione immediata del tetto del 5% per nuovi accordi
Applicazione del tetto del 5% anche agli accordi in essere
Termine ultimo per l'applicazione delle condizioni precedenti
Estensione del Tetto Massimo del 5% sulle Commissioni dei Buoni Pasto al Settore Privato