In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) Legge regionale Veneto 38/2019, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento (Art. 14 LR 38/2019).