
L'articolo 3 del DL 16/2012 ha elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE), utilizzando un'apposita procedura (cfr. nostre circolari n. 184 e 186 del 2012 e n. 4 del 2019).
Tra gli adempimenti da effettuare, si prevede l'obbligo di comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d'importo uguale o superiore a 1.000 euro secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
La norma in parola (articolo 3, comma 2-bis) che prevede la comunicazione periodica all'Agenzia delle Entrate, emanata quando la soglia per i pagamenti in contanti era fissata per gli italiani residenti in 1.000 euro, non è stata modificata contestualmente alle successive elevazioni di tale soglia, ora fissata in 5.000 euro.
Poiché però fino alla soglia legale per la circolazione del contante, ora fissata in 5.000 euro, gli adempimenti documentali previsti dalla norma non sussistono, il cedente del bene o il prestatore del servizio può acquisire durante l'anno solo la documentazione relativa alle operazioni superiori a 5.000 euro, e pertanto la comunicazione annuale non potrà che riferirsi a queste operazioni.
L'articolo 3 del DL 16/2012 ha elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.
Tale comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento delle operazioni, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente.
Quest'anno il 20 aprile cade di domenica, di conseguenza la comunicazione deve essere fatta entro il 22 aprile 2025.
Il sito dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il modello di "comunicazione polivalente" si riferisce a normativa modificata o soppressa.
Dall'anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni effettuate in deroga alla limitazione all'uso del contante nel settore del turismo.
A questo fine, la comunicazione viene effettuata mediante la compilazione del quadro (TU).
In particolare, per il buon esito della comunicazione è necessario che la comunicazione riporti nel frontespizio la spunta sulla compilazione del quadro (TU).
È necessario che la comunicazione includa almeno un quadro (TU).
Ai fini della compilazione nel quadro TU del modello polivalente occorre indicare i dati del cessionario o committente.
È necessario indicare anche lo Stato estero con indirizzo di residenza.
Occorre indicare la data di emissione del documento/fattura, il numero della fattura; la data di registrazione della fattura; imponibile e l'imposta.
Pagamenti in Contanti per Turisti Stranieri: Normativa e Adempimenti