Pagamenti in Contanti per Turisti Stranieri: Normativa e Adempimenti

L'articolo 3 del DL 16/2012 ha elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE), utilizzando un'apposita procedura (cfr. nostre circolari n. 184 e 186 del 2012 e n. 4 del 2019).

Obblighi di Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

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Obbligo di Comunicazione

Tra gli adempimenti da effettuare, si prevede l'obbligo di comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d'importo uguale o superiore a 1.000 euro secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

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Evoluzione Normativa

La norma in parola (articolo 3, comma 2-bis) che prevede la comunicazione periodica all'Agenzia delle Entrate, emanata quando la soglia per i pagamenti in contanti era fissata per gli italiani residenti in 1.000 euro, non è stata modificata contestualmente alle successive elevazioni di tale soglia, ora fissata in 5.000 euro.

Soglie per la Documentazione e Comunicazione

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Soglia Legale Attuale

Poiché però fino alla soglia legale per la circolazione del contante, ora fissata in 5.000 euro, gli adempimenti documentali previsti dalla norma non sussistono, il cedente del bene o il prestatore del servizio può acquisire durante l'anno solo la documentazione relativa alle operazioni superiori a 5.000 euro, e pertanto la comunicazione annuale non potrà che riferirsi a queste operazioni.

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Limite per Turisti Stranieri

L'articolo 3 del DL 16/2012 ha elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

Tempistiche per la Comunicazione Annuale

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10 Aprile

Tale comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento delle operazioni, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente.

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20 Aprile

La comunicazione deve essere effettuata entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente.

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Nota per il 2025

Quest'anno il 20 aprile cade di domenica, di conseguenza la comunicazione deve essere fatta entro il 22 aprile 2025.

Modello di Comunicazione Polivalente

Compilazione del Modello

Provvedimento Ufficiale

Utilizzo Attuale del Modello Polivalente

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Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Il sito dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il modello di "comunicazione polivalente" si riferisce a normativa modificata o soppressa.

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Utilizzo Esclusivo

Dall'anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni effettuate in deroga alla limitazione all'uso del contante nel settore del turismo.

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Compilazione del Quadro TU

A questo fine, la comunicazione viene effettuata mediante la compilazione del quadro (TU).

Requisiti per il Buon Esito della Comunicazione

Spunta nel Frontespizio

In particolare, per il buon esito della comunicazione è necessario che la comunicazione riporti nel frontespizio la spunta sulla compilazione del quadro (TU).

Inclusione del Quadro TU

È necessario che la comunicazione includa almeno un quadro (TU).

Dati da Indicare nel Quadro TU

Dati del Cessionario o Committente

Ai fini della compilazione nel quadro TU del modello polivalente occorre indicare i dati del cessionario o committente.

Informazioni sulla Residenza

È necessario indicare anche lo Stato estero con indirizzo di residenza.

Dati della Fattura

Occorre indicare la data di emissione del documento/fattura, il numero della fattura; la data di registrazione della fattura; imponibile e l'imposta.